VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA CROCE

S T A T U T O

Art. 1

La Confraternita di Santa Croce avente sede in Leonessa  presso la Chiesa di San Francesco  è un associazione pubblica di fedeli maschi eretta intorno al 1300.

Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto riconosciuto con Regio Decreto del 02/12/1929 n° 2262 1ed è iscritta al n. 344 PG nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Rieti ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2002

Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del   culto e la promozione di opere di carità fraterna.

     Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un' efficace attività apostolica;

b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;

c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;

 

d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell' apostolato di ambiente;

e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell' art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della diocesi di Rieti. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Art. 4

Fanno automaticamente parte della Confraternita i soci già iscritti alla data di adozione del presente Statuto, se entro i tre mesi successivi non manifestino per iscritto, con lettera indirizzata al Priore, volontà contraria a permanere nel seno della Confraternita stessa.

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli maschi di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della confraternita.

Art. 5

L'ammissione dei nuovi soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore.

I figli maschi dei confratelli divengono automaticamente soci effettivi al compimento della maggiore età, qualora entro i tre mesi successivi a tale evento non manifestino in maniera scritta volontà contraria con lettera indirizzata al Priore della Confraternita.

Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione.

Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

     a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in   caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;

     b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Art. 8

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Cassiere e due revisori dei Conti.

Art. 9

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell' ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

Art. l0

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro officiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare il Priore o uno degli officiali, assume la carica di Priore il più anziano degli officiali ancora in carica, ovvero assume automaticamente la carica di officiale il primo dei non eletti e così via sino al termine del triennio iniziale.

Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano.

Il Priore può essere rimosso dall'ufficio, con decreto dell'Ordinario diocesano, soltanto ed unicamente  in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

    Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali.

    Il Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita.

    Il Cassiere ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell' Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o - donati alla Confraternita anche come ex voto.

Art. 14

Il Cappellano, nominato dalla Confraternita e confermato dallOrdinario Diocesano, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa  al Consiglio Direttivo e all' Assemblea.

Art. 15

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi, nonché dai beni mobili donati, acquistati o fatti realizzare dalla Confraternita  ed utilizzatiti nella Chiesa Confraternale, nonché tutte le opere di cui la Confraternita stessa risulta essere proprietaria dalla sua erezione ad oggi.

I beni immobili acquistati dalla Confraternita o donati alla stessa.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall' Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 16

La Confraternita si estingue se:

·        non vi sono più soci iscritti

·        viene soppressa dal Vescovo diocesano per giuste, gravi e motivate ragioni;

·        se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto:

·   preferibilmente ad altra Confraternita esistente nellambito della Parrocchia ovvero territorio comunale, ovvero a quella più simile per intenti e motivazioni;

·        ovvero, ove non possibile per inesistenza di quanto al punto precedente, ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall' art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15-novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 17

In presenza di speciali circostanze, ove gravissime ed impellenti ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Rieti  può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione del Priore, con tutti i poteri allo stesso spettanti ai sensi del presente Statuto.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono  le disposizione stabilite dal Regolamento Interno della Venerabile Confraternita di Santa Croce (se non in contrasto con le norme del diritto canonico) e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.